Ordinanza n. 983 del 1988

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ORDINANZA N. 983

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

dott. Francesco SAJA, Presidente

prof. Giovanni CONSO

prof. Ettore GALLO

prof. Giuseppe BORZELLINO

dott. Francesco GRECO

prof. Renato DELL'ANDRO

prof. Gabriele PESCATORE

avv. Ugo SPAGNOLI

prof. Francesco Paolo CASAVOLA

prof. Antonio BALDASSARRE

prof. Vincenzo CAIANIELLO

prof. Luigi MENGONI

avv. Mauro FERRI

prof. Enzo CHELI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) promosso con ordinanza emessa il 9 settembre 1986 dal Pretore di Salò nel procedimento penale a carico di Lonati Viola Maria ed altri, iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Salò ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) per mancata determinazione del precetto e della relativa sanzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono state emesse diverse pronunce dei giudici di legittimità (Cass. pen. Sez. III, 22 maggio 1987, n. 1131) e di merito (Pret. Amelia, 23 settembre 1987; Pret. Chieti, 19 novembre 1987; Pret. Taranto, 13 aprile 1987, n. 1273) nelle quali si manifesta una precisa interpretazione dell'articolo impugnato;

che, pertanto, si palesa opportuno che il giudice a quo verifichi se i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati con l'ordinanza di rimessione, siano stati superati dal citato indirizzo giurisprudenziale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Ordina la restituzione degli atti del procedimento al Pretore di Salò.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

 

Il Presidente: Francesco SAJA – Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.